Quando si parla di tutela dei minori, spesso si pensa ai gravi problemi, che emergono con sempre maggiore frequenza anche nella nostra società, anche in contesti insospettabili, relativi allo sfruttamento, ai maltrattamenti, alla violenza fisica e psicologica, alla mutilazione pedissequa e costante di minori, personalità in formazione ed inermi, e dunque facilmente assoggettabili e condizionabili.


Quando nella famiglia esistono fratture interne, difficili da sanare, quella cura ed amore che contraddistinguono la famiglia possono invece imbrigliare, in modo inconsapevole, i componenti del nucleo familiare fino a determinare, in alcuni casi più gravi, la soccombenza psicologica dei soggetti più fragili, il più delle volte minorenni.


Si rende allora indispensabile l’intervento di agenzie esterne per la loro salvaguardia: operatori sociali ed avvocati che tutelino i diritti dei minori, analizzando psicologicamente e giuridicamente le diverse situazioni.


E’ priorità di ogni società civile che fonda la sua evoluzione sul rispetto dei diritti umani e l’assunzione di responsabilità rispetto ai soggetti più fragili fare il necessario per rendere effettiva la tutela del minore, applicando quei riferimenti legislativi che stabiliscono il principio della rappresentanza processuale dei minori nei procedimenti che li riguardano, tramite un avvocato, al fine di tener conto anche della loro opinione nell’emanazione di provvedimenti che condizioneranno in modo permanente la loro esistenza; inoltre è previsto l’obbligo di nominare un avvocato ai genitori ed al minore, nelle procedure di limitazione e decadenza della potestà ed in quelle per la dichiarazione di adottabilità, presso i Tribunali dei Minori ed infine

il diritto del minore, dotato di capacità di discernimento, di essere informato ed esprimere la propria opinione nei procedimenti che lo riguardano, dinnanzi ad un’autorità giudiziaria, nonché, nei casi in cui il diritto interno privi i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentarlo, a causa di un conflitto di interessi, il diritto di richiedere un rappresentante speciale, ed il potere dell’autorità giudiziaria di designarne uno, (nei casi opportuni un avvocato), qualora ne ravvisi la necessità.